Servizi Demografici

Data di pubblicazione:
04 Novembre 2019
Servizi Demografici

Piazza Folegatti 15, Comacchio FE

Email : demografici@comune.comacchio.fe.it

PEC: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Anagrafe nazionale

Sportelli Anagrafe

 


L'ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento ad esclusione di denunce di nascita e di morte.

I Servizi Demografici Informano
Gli sportelli anagrafici ricevono esclusivamente previo appuntamento.

Per la prenotazione si può telefonare dalle ore 12:00 alle ore 13:30 tutti i giorni.

Sportello comunale Comacchio: p.zza Folegatti, 15
orari al pubblico: dal Lunedì al Sabato 9:00 - 12:00
Telefono: 0533-310122 oppure 0533-310291

Gli uffici interni di anagrafe (0533/310242 - 0533/310247) e stato civile
(0533/310104 – 0533/310257), ricevono previo appuntamento ad esclusione delle denunce di morte e nascita:
il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 12.30

Per contatti si può anche scrivere alla pec:
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it


Avviso - Presentazioni anagrafiche di residenza

Dal 1 luglio 2022 non è più possibile presentare la dichiarazione anagrafica di residenza attraverso la compilazione del modulo cartaceo e il successivo inoltro via email.
Per presentare la dichiarazione di residenza sono attivi i seguenti canali:

1) E’ attivo il canale www.anagrafenazionale.interno.it al quale si può accedere con SPID O CIE;

2) Coloro che risultano impossibilitati ad utilizzare la procedura online possono prenotare l’appuntamento per rendere la dichiarazione presso gli sportelli anagrafe del Comune al seguente link:
https://comacchio.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online


3) E’ possibile altresì telefonare ai seguenti numeri di telefono: 0533310122 - 0533310291 dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:30 per prendere un appuntamento
La modulistica necessaria è scaricabile al seguente link:
https://comune.comacchio.fe.it/contenuti/127325/cambi-indirizzo-residenza

 

 


Autocertificazione anche verso i privati 

A partire dal 15 settembre 2020 anche i privati sono tenuti ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostituitva. 

Premesso che alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la Legge 12 novembre n. 183, art. 15 aveva imposto di non poter né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, dall'entrata in vigore dell'art. 30 – bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 (15 settembre 2020) anche i privati non possono più richiedere certificazioni ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.
Infatti il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) all’art. 30 -bis  ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.)
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, CHIUNQUE (PUBBLICI E PRIVATI) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.