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completa in materia di pesca - anno 2018
Normativa Regionale in materia di pesca acque interne
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La Legge Regionale n. 11 del 22.02.1993 ed il relativo Regolamento n. 29 del 16.08.1993 comportano notevoli innovazioni nella gestione e nella pratica della pesca in acque interne.
(Legge Regionale n. 11 del 22.02.1993, Regolamento n. 29 del 16.08.1993)
L'esercizio della pesca è consentito unicamente ai possessori di licenza valida ed in regola con il pagamento della tassa regionale.
SANZIONI
La mancanza di licenza comporta una ammenda con sequestro e confisca di attrezzi e pescato.
E' prevista un'ammenda inferiore per il pescatore che ha dimenticato la licenza ma che è in grado di presentarla negli Uffici Provinciali entro 15 giorni dal verbale.
Per chi pesca pur essendo privo di licenza per sospensione della stessa, è oltresi prevista una sanzione con ulteriore sospensione di 12 mesi.
Le infrazioni del Regolamento Regionale di pesca, relative a orari, attrezzi consentiti, periodi di divieto, limiti quantitativi di pescato e di cattura, sono sanzionati con ammenda proporzionata all'infrazione e con sospensione della licenza da 2 a 6 mesi.
LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE - OBBLIGO DELLA LICENZA
L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza valida per tutto il territorio nazionale.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.
TIPI DI LICENZA DI PESCA
La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:
1) Licenza di tipo A
Autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
2) Licenza di tipo B
Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne.
RILASCIO DELLA LICENZA
Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse regionali, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione e corrispondenti ai tipi A e B.
Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e la professione.
RILASCIO DELLA LICENZA DI TIPO A
Chi richiede la licenza di tipo A è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge dello Stato n. 250 del 13.03.1958, su esame della commissione costituita presso la Provincia.
DURATA DELLA LICENZA DI PESCA
Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.
TASSE E SOPRATTASSE
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse.
La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di 365 giorni, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
ORARI DI PESCA
In Zona A non ci sono limiti. Nelle altre zone, salvo divieti, gli orari sono:
dal 1 gennaio al 28 febbraio dalle 7.00 alle 18.00
dal 1 marzo al 30 aprile dalle 5.00 alle 19.00
dal 1 maggio al 31 maggio dalle 4.00 alle 20.00
dal 1 giugno al 31 agosto dalle 4.00 alle 21.00
dal 1 settembre al 31 ottobre dalle 5.00 alle 19.00
dal 1 novembre al 21 dicembre dalle 7.00 alle 18.00
Con l'ora legale si effettuano gli spostamenti relativi.
Durante la pesca di anguilla e pesce gatto con canna in Zona B o nelle bonifiche, l'orario è prolungato fino alle 24.00. Durante tale pesca è vietato detenere altre specie ittiche che non siano utilizzate come esche o siano specie alloctone.
Sono definite alloctone le specie estranee all'ecosistema naturale locale che in molti casi si sono rivelate un vero disastro per gli altri pesci.
Per le specie alloctone non sono previsti limiti di cattura e ne viene addirittura vietata la reimmissione in acqua.
MISURE MINIME DEI PESCI E PERIODI DI DIVIETO
SPECIE MIS. MIN. (cm) PERIODO DI DIV.
Anguilla 30 Nessuno
Barbo comune/canino 16 01.04 - 31.05
Carpa (tutte le specie) 30 15.05 - 30.06
Cavedano 16 Nessuno
Cheppia 25 01.05 - 30.06
Ghiozzo di fiume Vietato 01.01 - 31.12
Go' 12 Nessuno
Gambero e granchi Vietato 01.01 - 31.12
Luccio 40 15.12 - 14.04
Muggini 20 Nessuno
Orata 24 Nessuno
Passera pianuzza 12 Nessuno
Persico trota 16 Nessuno
Persico reale 16 01.04 - 31.05
Pigo 18 Nessuno
Scazzone Vietato 01.01 - 31.12
Spigola / Branzino 27 Nessuno
Storioni Vietato 01.01 - 31.12
Temolo 28 01.10 - 31.05
Tinca 25 15.05 - 30.06
Trota fario 22 Vedi Zona D
La lunghezza dei pesci viene misurata dall'apice del muso a bocca chiusa fino alla estremità del lobo più lungo della coda. Gli esemplari sotto misura (escluse le specie alloctone) devono essere rimessi in acqua con cautela, recidendo eventualmente la lenza.
È vietato reimmettere in acqua gli esemplari di specie alloctone catturati.
LIMITI QUANTITATIVI DELLE CATTURE GIORNALIERE
Salmonidi N. 5
Temoli N. 2
Limiti generali:
Zona A Kg. 7
Zona B Kg. 4
Zona C e D Kg. 3
Gli esemplari di specie alloctone sono esclusi dal computo del peso.
LIMITAZIONE PER LA DETENZIONE DI ESCHE E PASTURE
Zona A Acque fluenti: Kg. 7
Zona A Bonifiche: Kg. 5
Zona B In tutte le acque: Kg. 4
Zona C In tutte le acque: Kg. 1
Zona D Nessuna pasturazione consentita
È vietata la detenzione di larve di mosca carnaria e uova di salmone.
Queste ultime sono ammesse nei bacini idroelettrici se consentite dalla Provincia.
Le violazioni ai limiti di detenzione delle pasture, prevedono, come per i limiti quantitativi, ammende proporzionate alla violazione.
ATTREZZI CONSENTITI PER PESCA SPORTIVA E RICREATIVA
Zona A
· Canne da 1 a 3 con o senza mulinello poste entro 10 metri di sponda ed aventi non più di 3 ami ciascuna.
· Mazzacchera con maglia minima di mm 8.
· Lenza a mano.
· Bilancella da m 1,50 con maglia minima di mm 10. L'uso di questo attrezzo è vietato in corsi d'acqua larghi meno di m 3 e fondi meno di m 0,50.
· Bilancia da m 6 max di lato, con maglia minima di mm 18.
· Bilancione fisso da m 15 max di lato, con maglia minima di mm 24, che deve essere autorizzato dalla Provincia. Durante l'uso è vietato pasturare.
Zona B
· Stessi attrezzi della Zona A escluse la bilancia da m 6 e la dirlindana. Per i bilancioni sono ammessi quelli risultati al 31.12.1993 compatibili con la gestione ittica del bacino e che siano autorizzati dalla Provincia.
· N.B.: In Zona B gli attrezzi per la pesca devono essere usati solo da fermo e solo da riva, ad eccezione di pesca a mosca e con artificiali (Spinning).
Zona C
· 1 canna con 1 amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con artificiali o moschera o camolera con non più di 3 ami.
Zona D
· 1 canna come in Zona C. È consentita anche la pesca al lancio con gli stessi limiti in caso di uso di camolera o moschera.
DISTANZE TRA PESCATORI ED USO DEI NATANTI
Il pescatore primo arrivato con la canna ha diritto a 15 metri di distanza a valle, a monte, dietro e di fronte a lui rispetto agli altri pescatori.
La distanza tra pescatori con bilancella deve essere di almeno 20 metri in linea d'aria.
Tali disposizioni valgono anche per la pesca in movimento o con natante.
Durante la stagione venatoria gli attrezzi sommersi vanno posti ad almeno 150 metri dalle postazioni fisse di caccia.
L'uso di natanti è ammesso solo in Zona A: devono essere ancorati, tranne che per la pesca a mosca.
ATTIVITÀ AGONISTICA
Sono intese come attività agonistiche le competizioni organizzate da Associazioni di pescatori sportivi a norma di regolamenti C.O.N.I.
Eventuali diverse modalità proposte dalle associazioni devono essere approvate dalla Provincia.
I campi di gara permanenti o temporanei approvati dalla Giunta Regionale sono affidati alle Associazioni.
Naturalmente quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero a tutti.
CATTURA DELLE RANE
La cattura è consentita solo ai possessori di licenze di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (Rane verdi).
La cattura delle rane è vietata dal 1° gennaio al 30 giugno.
Il limite degli esemplari catturabili è fissato in massimo 50 capi.
Per la cattura, limitata alle ore diurne, è consentito l'uso di lenze con fiocco di lana, palline di sughero o simili.
La violazione delle norme comporta sanzioni con sospensione della licenza di pesca da 4 a 12 mesi.
CONSERVAZIONE DI FAUNA ITTICA E AMBIENTE
Per la conservazione e l'incremento della fauna ittica e la difesa dell'ambiente, la Provincia, sentite le Commissioni di Bacino, può istituire:
· Zone di Ripopolamento e Frega per la riproduzione naturale delle specie.
· Zone di protezione integrale di rilevante interesse naturalistico.
· Zone di protezione ittica per la presenza di specie pregiate e rare.
In tali zone la pesca ed ogni attività di disturbo sono naturalmente vietate, salvo siano autorizzate dalla Provincia.
Per la difesa della naturalità della fauna ittica è vietata l'immissione di specie alloctone (estranee alla fauna locale). Le violazioni a questo divieto comportano forti ammende con sospensione della licenza da 12 a 36 mesi.
Salvaguardia sanitaria delle specie ittiche: tutte le immissioni di pesce devono essere autorizzate dal Presidente della Provincia, avere certificazione sanitaria ed essere effettuate dalle Commissioni ittiche di zona. Anche i sindaci, sentito il servizio veterinario dell'Ausl, possono, per motivi di salvaguardia del patrimonio ittico, imporre divieti, anche assoluti, di pesca.
È vietato per la salvaguardia ambientale abbandonare esche, rifiuti e pesci lungo i corsi o specchi d'acqua o nelle loro adiacenze o immettere rifiuti in acqua.