Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione (Art.53 D.L. N.73/2021 convertito con Legge 106/2021)
Si informa la cittadinanza che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Comacchio la somma di Euro 163.729,57 per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione.
Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Comacchio facenti parte di nuclei familiari che si trovano in una situazione temporanea di bisogno derivante dall’emergenza sanitaria e altri soggetti segnalati dai servizi sociali.
2. I richiedenti devono essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00.
3. Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Ulteriori requisiti per il Sostegno al pagamento del canone di locazione
1. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
2. Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
3. NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
4. Sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo primario per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.
5. Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).
6. NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea.
7. Il requisito di NON avere la titolarità NON si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
• essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;
• essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell’alloggio.
8. NON essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Criteri di concessione delle provvidenze
Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, si darà priorità alle famiglie che:
• hanno una disponibilità finanziaria liquida al 31 agosto 2021 inferiore a € 5.000,00;
• non sono assegnatari di misure di sostegno pubblico (Rdc, NaSpi, sostegno nel pagamento utenze, bando affitto);
• hanno subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause:
• perdita del lavoro;
• sospensione per più mesi o chiusura dell’attività;
• aver lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;
• forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà;
• non fruiscono di rendite superiori a € 500,00 mensili (con il termine "rendite" si intendono rendite patrimoniali quali cedole di titoli, affitti, locazioni...).
Entità del beneficio
Il contributo erogabile a ciascun richiedente, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, sarà definito sulla base della fascia di reddito di appartenenza, comprovata dall'attestazione ISEE in corso di validità.
• Per un ISEE compreso tra 0 e Euro 6.900,00, il contributo è pari a Euro 2.000,00.
• Per un ISEE superiore a Euro 6.900,00 ed inferiore a Euro 10.000,00, il contributo è pari ad Euro 1.500,00.
• Per un ISEE superiore ad Euro 10.000,00 ed inferiore a Euro 15.000,00, il contributo è pari ad Euro 1.000,00.
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello corrisposto all’atto della presentazione della domanda di contributo. Sono escluse spese condominiali ed accessorie.
Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
I contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell’alloggio previa esibizione di regolare contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata prioritariamente attraverso la piattaforma comunale delle istanze on line, al seguente link:
https://comunecomacchio.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_003
In caso di impossibilità di accedere al servizio telematico, l’utente potrà rivolgersi allo Sportello Sociale comunale.
L’avviso rimarrà aperto fino al 30 Novembre 2021 salvo esaurimento delle risorse.
Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso alle provvidenze su un campione del 10% dei beneficiari.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.