AVVISO PUBBLICO
Indicazione del termine ultimo (31/12/2021) per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 come modificato dalla L.R. 3 del 31 luglio 2020;
Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19 febbraio 2021 sono state definite “Le linee di indirizzo per la presentazione dei piani attuativi del PRG vigente (PUA)” e indicata la data del 31/12/2021 quale termine perentorio per il loro avvio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e della circolare dell'assessore Donini della Regione Emilia Romagna pg/2018/0179478 del 14/03/2018.
Il Dirigente del Settore IV-V
Ing. Fabrizio Di Blasio
A. Prorogati di un anno i termini del periodo transitorio.
Con le disposizioni della L.R. n. 3 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dall’1 agosto), ed in particolare con gli articoli 8, 9 e 10, l’Assemblea legislativa regionale ha prorogato di un anno i termini di 3 e 5 anni del periodo transitorio della legge urbanistica regionale (LR 24/2017).
In particolare:
- passano da tre a quattro anni dall’entrata in vigore (1.1.2018) della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2021 al 1.1.2022), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1, e dall’articolo 76, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le relative Unioni devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), e le Province e la Città metropolitana di Bologna devono avviare il processo di approvazione del loro nuovo piano territoriale generale (PTAV e PTM), ed il termine entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi o di altri strumenti attuativi (PUE/PUA Piani Urbanistici Esecutivi/Attuativi), e le proposte di variazione specifica, dei pregressi strumenti di pianificazione, a norma dell’articolo 4, commi 1, 4 e 7, e dell’articolo 76, c. 1;
- passano da cinque a sei anni dall’entrata in vigore (1.1.2018) della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2023 al 1.1.2024), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le loro Unioni devono completare il processo di approvazione del PUG, ed il termine entro il quale gli accordi operativi e gli altri strumenti attuativi (PUE/PUA Piani Urbanistici Esecutivi/Attuativi) consentiti nel periodo transitorio devono pervenire alla loro stipula o approvazione, ed al relativo convenzionamento (ricompreso negli accordi operativi, ex art. 38, c.3), garantendo la loro immediata attuazione, a norma dell’articolo 4, c. 5.
B. Modifica dell’Art. 8 “Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana” della LR 24/17
Con le diposizioni della L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 “Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all' articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” è stata disposta la modifica dell’art. 8 della L.R. 24/17. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate quindi le seguenti modificazioni:
- le parole: “ristrutturazione urbanistica ed edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia”;
- le parole “rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali”.
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Si riporta il link della notizia diffusa dalla Regione Emilia Romagna sul proprio profilo web in cui è possibile scaricare il testo coordinato della L.R. 24/17.