Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello

Data di pubblicazione:
04 Aprile 2023
Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

Il Sindaco

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul  riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978;

Rende noto 


che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile  1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine  giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non  dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Di seguito è possibile scaricare l'apposita modulistica

Ultimo aggiornamento

Martedi 04 Aprile 2023