Aggiornamento annuale Presidenti di Seggio
Il Sindaco
Visto l’art.1, n.7, della legge 21 marzo 1990, n.53, che prevede l’aggiornamento periodico dello albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale invita gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo, a presentare apposita domanda entro il mese di ottobre del corrente anno.
Nella domanda suddetta dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio, che non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere elettore del Comune e non aver superato il settantesimo anno di età) e non devono appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30.3.57, n.361 e nell’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.60, n.570).
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Aggiornamento annuale Scrutatori di Seggio
Il Sindaco
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n.95 come sostituiti dall’articolo 9 della Legge 30 aprile 1990, n.120 invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell’apposito albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda all’ufficio Elettorale del comune entro il mese di novembre del corrente anno.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
Requisiti di idoneita’
- essere elettore del comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
Sono esclusi per legge (art. 38 d.p.r. 30 marzo 1957, n.361 ed art. 23 d.p.r. 16 Maggio 1960, n.570):
- i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare Servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre (art. 6 della legge 30/4/99 n.120):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
Dall’articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 104, secondo comma, del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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