Si rende noto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 del decreto legge 23.09.2022, n. 144 (Decreto Aiuti ter) è prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione della norma del “decreto Ristori” secondo la quale, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione (articolo 9-ter, comma 5, DL 137/2020).
Viene confermata fino al 31 dicembre la disciplina semplificata per l'occupazione di suolo pubblico intanto è limitata ai soli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti bevande di cui alla legge 287/1991.
Si ricorda che le concessioni delle aree di suolo pubblico saranno assoggettate al pagamento del canone unico patrimoniale, applicando la riduzione tariffaria del 30% prevista, con Delibera del Consiglio Comunale n. 32/2022, per le occupazioni delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Le concessioni “semplificate” per l’occupazione temporanee del suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio fino al 30.09.2022, salvo disdetta dell’interessato da presentare al Comune, sono prorogate d’ufficio, previo pagamento del canone unico patrimoniale, fino al 31 dicembre 2022 e senza necessità di comunicazione da parte degli esercenti.