Imposta di soggiorno

Data di pubblicazione:
30 Dicembre 2019
Imposta di soggiorno

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021, da parte dei gestori delle strutture ricettive, viene differito al 30 settembre 2022

Comunicato

 


 

Dal 1° dicembre 2017 entra in vigore l'imposta di soggiorno.

 

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Pagamento on-line imposta di soggiorno

E' attivo il servizio di pagamento online per l'Imposta di Soggiorno . Paga tramite  

 

L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Comacchio, alloggiano nelle strutture ricettive del territorio ed è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso propria ricevuta e/o a scelta, fatturando direttamente l’importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell’imposta di soggiorno dovuta entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Per informazioni:

Ufficio Tributi:
Tel. 0533 318548
 


 

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il servizio telematico per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno da inviare entro il 30 giugno 2022 

Con il D.M. del 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio, è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai gestori delle strutture ricettive nei comuni turistici entro e non oltre il 30 giugno 2022.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e limitatamente all’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.
Pertanto, entro il 30 giugno 2022 andranno presentate le dichiarazioni riferite a due annualità sia quella per l’anno d’imposta 2020 che quella per l’anno d’imposta 2021.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 4 comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 anche dai soggetti che incassano il canone o intervengono nel pagamento delle cosiddette “locazioni brevi” (contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare).
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. 
Dal 7 giugno 2022, è stata pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021.
https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home
https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/index.html

In allegato le istruzioni operative (passo a passo) per la compilazione della Dichiarazione dell’imposta di soggiorno elaborate dall’Ufficio tributi.

Dichiarazione imposta di soggiorno