Registro DAT - Disposizioni anticipate di trattamento

Anche il Comune di Comacchio si è dotato del Registro D.A.T. sulle “Disposizioni anticipate di trattamento”, introdotto dalla Legge 219/2017.Il nuovo registro consente agli utenti di fornire indicazioni anticipate su qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la propria patologia (da ricevere o da rifiutare), nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

Data di pubblicazione:
11 Dicembre 2019

Anche il Comune di Comacchio si è dotato del Registro D.A.T. sulle “Disposizioni anticipate di trattamento”, introdotto dalla Legge 219/2017.Il nuovo registro consente agli utenti di fornire indicazioni anticipate su qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la propria patologia (da ricevere o da rifiutare), nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Tale prerogativa è meglio conosciuta come “bio testamento”. Dal 31 gennaio scorso, a norma di legge dunque, grazie al bio testamento, nessun trattamento sanitario potrà essere intrapreso o proseguito, in assenza del consenso libero ed informato da parte dell’interessato, eccezion fatta per i casi previsti tassativamente dalle normative vigenti. Coloro che intendono accedere al nuovo servizio, possono rivolgersi all’Ufficio Stato civile (ufficiali di stato civile tel.0533/310257 – 105 - 106).  

Si attende a breve l'istituzione di un Registro Nazionale Unico delle DAT da parte del Ministero della Sanità che sarà consultabile solo dalle aziende sanitarie, alle quali i Comuni invieranno le DAT ricevute. Coloro (MAGGIORENNI, IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE) che intendono fornire disposizioni/indicazioni, in funzione di una eventuale, futura incapacità di autodeterminarsi, possono esprimere per iscritto, con diverse modalità, l'assenso o il rifiuto a determinati accertamenti diagnostici, a scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari. Le DAT possono essere manifestate attraverso atto pubblico notarile, mediante scrittura privata autenticata dal notaio o tramite videoregistratore o dispositivi tecnologici, che consentono ai disabili di comunicare.

L’opportunità ulteriore riguarda la manifestazione delle DAT attraverso scrittura semplice, consegnata appunto al Comune di Comacchio, senza imposte di registro o di bollo a carico. Le DAT sono revocabili in qualsiasi momento. Il disponente può richiedere anche l’inserimento di una copia delle stesse nel proprio fascicolo elettronico sanitario dove istituito (oppure lasciare indicazioni sul fiduciario o dove tali dichiarazioni siano reperibili in copia). La DAT andrà consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. All’atto della consegna l’Ufficiale dello Stato Civile, previa identificazione, dovrà verificare che la DAT rechi la firma autografa del disponente e che lo stesso sia residente nel Comune. All’atto formale del deposito della DAT l’Ufficiale dello Stato Civile emetterà formale ricevuta al disponente. La ricevuta dovrà indicare i dati anagrafici del disponente, la data della consegna, il timbro dell’ufficio e la firma dell’Ufficiale ricevente e potrà essere una copia della richiesta di consegna il cui modulo fac – simile si allega

Modulo di richiesta consegna DAT (94kB - PDF)

Nella DAT potrà essere o meno indicato un fiduciario. Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Si informa che la DAT redatta con scrittura privata di cui alla L. 219/2017 non può essere autenticata dall’incaricato del sindaco in base all'articolo 21 del DPR 445/2000 in quanto il detto DPR riserva unicamente la possibilità di autenticare le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione (art. 21 e 38) oppure le dichiarazioni sostitutive riguardanti fatti, qualità personali e stati e non già le manifestazioni di volontà quali le DAT  e tanto meno le scritture private, come quelle previste all’art. 4 della legge 219/2017. L’ autentica della sottoscrizione di una “scrittura privata autenticata” a norma dell’art. 2703 del codice civile può essere eseguita dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Tra questi ultimi non rientra pertanto il dipendente comunale e nemmeno il segretario comunale che può intervenire solo in atti nell’interesse del Comune e non del privato. La forma della DAT è libera e la redazione compete al disponente. L’Ufficiale dello Stato Civile non deve effettuare verifiche circa la capacità o meno di intendere e di volere del disponente, mentre non potrà accettare la DAT di un minore di età.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 20 Novembre 2024