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Il rilascio di concessione temporanea di area demaniale marittima è disciplinato dal Codice della Navigazione art. 36 e dal relativo Regolamento di Esecuzione art.8. Può essere rilasciata per finalità turistico-ricreative o per altri scopi previsti dalla legge, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, quando si tratti di concessioni di particolare importanza, con riferimento all’entità o allo scopo.
La concessione temporanea avrà una durata superiore a 30 giorni ed inferiore al quadriennio. Comprende l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e zone di mare territoriale, e può comprendere soltanto impianti di facile rimozione.
L'istanza deve essere presentata seguendo le indicazioni contenute nel file .pdf presente nella sezione "MODULISTICA".
Si prega di contattare preventivamente il Servizio Demanio Marittimo di Staff per concordare eventuale specifica documentazione:
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