PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: RACCOLTA FIRME
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
NUMERO SOTTOSCRIZIONI
La dichiarazione di presentazione delle liste, deve essere sottoscritta – a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni nonché dell’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 (che, per l’anno 2020, ha ridotto ad un terzo il numero minimo dei sottoscrittorI) - da un numero di elettori che, per il Comune di Comacchio, va da un minimo di 59 ad un massimo di 350.
La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista (stampato), il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori
MODULI – Atto Principale e Atti separati (vanno stampati in formato A3 fronte/retro)
Nota Bene - le novità di rilievo rispetto alle precedenti istruzioni riguardano le sottoscrizioni (si recepisce il recente DL Elezioni) e l'aggiornamento, nei modelli, delle diciture relative alla privacy. In tal senso, la nuova formulazione della dicitura privacy individua come titolare/titolari del trattamento il promotore/i promotori della candidatura. Per i dati compresi nella dichiarazione e di cui è facoltativo il conferimento, la finalità del trattamento è l'interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo. I dati raccolti saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale ma, rispetto alla formulazione presente nella modulistica delle elezioni 2019, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del titolare del trattamento, oppure proponendo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, e non verso la Commissione circondariale, in caso di ritenuta violazione (art.77).