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Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione "Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione". La disposizione va intesa nel senso che qualsiasi variazione al contenuto della concessione attuata mediante la realizzazione di interventi sul suolo demaniale, che non abbia carattere sostanziale, deve essere oggetto di espressa autorizzazione.
L'autorizzazione è valida ai soli fini demaniali marittimi (salva la necessità di ottenere gli altri titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati da parte di altri Uffici/Servizi/Enti).
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