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Il concessionario ha facoltà di chiedere variazioni sostanziali al contenuto della concessione demaniale marittima ex art. 24 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione per cui "la concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria." La disposizione va intesa nel senso che qualsiasi variazione al contenuto della concessione attuata mediante la realizzazione di interventi sul suolo demaniale deve essere oggetto di espresso provvedimento autorizzazione.
La concessione suppletiva è valida ai soli fini demaniali marittimi (salva la necessità di ottenere gli altri titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati da parte di altri Uffici/Servizi/Enti).
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