COMPATIBILITA' PAESSAGISTICA

Data di pubblicazione:
04 Giugno 2023

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimissione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Interventi non assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica

A seguito dell’entrata in vigore del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.

Procedura 

La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni.

L’Ente delegato valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale. Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

Diversi casi

  • Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
  • Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
  • Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento. La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo all’Ente delegato.
  • Se il parere della Soprintendenza è favorevole, l’Ente delegato comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
  • Se il parere della Soprintendenza è negativo, l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.
  • Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).

 

A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la l’Ente delegato emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori. Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.

QUANTO COSTA

La richiesta di compatibilità paesaggistica prevede il pagamento del bollo virtuale, diritti segreteria e sanzioni. 

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio Urbanistica e paesaggio e se l'istanza venisse presentata da attività commerciale risulta competente anche il Servizio SUAP del Settore IV-V, gli uffici comunali provvederanno a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio Urbanistica e Paesaggio al numero 0533318622
  • Il Servizio SUAP ai numeri 0533318608 oppure 0533318620

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

 

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 12 Aprile 2024