A.U.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Data di pubblicazione:
04 Giugno 2023

L’Autorizzazione unica ambientale (in sigla A.U.A.) è stata introdotta con il D.P.R.59/2013 entrato in vigore in data 13 giugno 2013. 
L’A.U.A. è un titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art.1 del D.P.R.59/2013, con durata di validità quindicennale. In particolare sono soggetti ad AUA:

  • tutti gli impianti/stabilimenti connessi alle PMI (Piccole medie e micro imprese),
  • tutti gli altri impianti non soggetti ad altre forme di autorizzazione unica compresi gli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.  

Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi di AUA gli impianti:

  • autorizzati AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale),
  • autorizzati con provvedimento di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) quando tale provvedimento sostituisce espressamente i titoli abilitativi settoriali,
  • autorizzati ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta (Autorizzazione Unica in materia di rifiuti)di bonifica 
  • siti inquinati in quanto autorizzati dal Decreto di bonifica di competenza del Comune ai sensi dell’art.242 e 249 del D.Lgs.152/2006 parte quarta (siti contaminati procedura ordinaria e semplificata). 

Inoltre, salvo diverse future indicazioni ministeriali o regionali, possono considerarsi escluse dall’obbligo di dotarsi di AUA le attività estemporanee di limitata durata dalle quali, ad esempio, hanno origine:

  • scarichi di acque pompate nel corso di  lavori di ingegneria civile, quando attività gestite con titoli abilitativi urbanistico-edilizi;
  • scarichi di acque intercettate o meteoriche di dilavamento di aree di cava di materiali naturali in quanto gestiti con piano coltivazione attività estrattiva;
  • scarichi ed impatto acustico da attività straordinarie e temporanee di spettacolo (concerti, spettacoli pirotecnici, ecc..)

Dall'1 marzo 2021 gli oneri d’Istruttoria dovuti ad Arpae per l'avvio del procedimento di Aua, verranno richiesti direttamente dall'Agenzia. Arpae, successivamente alla presentazione della domanda, emetterà specifico bollettino di PagoPA che trasmetterà al richiedente che dovrà provvedere al pagamento entro il termine indicato. Dal 1° marzo, quindi, non saranno più ricevibili pagamenti anticipati e pagamenti a titolo spontaneo dei richiedenti tramite bonifico bancario.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Tutte le istanze (Rilascio AUA, Modifica sostanziale AUA, Rinnovo, Variazione della titolarità dell'Autorizzazione o Cessazione dell'autorizzazione) devono essere presentate esclusivamente tramite il portale regionale Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

Qualora l'istanza venisse presentata tramite un canale alternativo rispetto a quello sopra indicato, l'istanza verrà rigettata d'ufficio. 

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 12 Aprile 2024