La Legge Regionale n. 16/2004, ha definito:
“strutture ricettive all'aria aperta” i campeggi e i villaggi turistici specificando che si intende per:
“campeggio” i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
“villaggio turistico” i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse.
Le strutture ricettive all'aria aperta possono avere apertura annuale o stagionale.Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno 9 mesi complessivi nell'arco dell'anno solare, per apertura stagionale si intende un periodo di apertura nell'anno solare non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
I campeggi per dare alloggio a chi è sprovvisto di mezzi autonomi, possono mettere a disposizione massimo il 35% del numero complessivo di piazzole autorizzate; mentre per i villaggi almeno il 35% dovrà essere messo a disposizione dal gestore, fino ad un massimo della totalità disponibile.
La Regione stabilisce le norme sull'apertura, i requisiti per la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione e stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività.
L´apertura dell'attività è fatta dopo l'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) cui allegare l´autocertificazione dei requisiti di classificazione, al Comune in cui si trova la struttura in modalità telematica attraverso la piattaforma on line SUAP.
Il sistema di classificazione va da una a cinque stelle per i campeggi e da due a cinque stelle per i villaggi turistici.
Alla Regione devono essere comunicati i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti.
Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta nella struttura la tabella prezzi, scaricabile dalla sezione MODULI del sito della regione Emilia Romagna.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00