Per iniziare l'attività è necessario presentare Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata
Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, quindi non occorre presentare alcun modulo.
Se un esercente che ha già presentato la comunicazione di cui sopra decide di attivare un nuovo sito internet sarà sufficiente che presenti Scia segnalando l' aggiunta di un nuovo sito.
Distinzione fra attività SECONDARIA e attività ACCESSORIA
Se l'attività di commercio on-line si affianca ad un'attività commerciale già esistente, occorre distinguere fra attività secondaria e attività accessoria.
Nel momento in cui l'attività di commercio elettronico ha una sua identità, una sua rilevanza economica, una specifica organizzazione e viene esercitata da personale ad essa dedicata, allora si configura un'attività SECONDARIA che prevede la presentazione della SCIA al Comune competente, oltre a dover essere dichiarata al Registro Imprese.
Se viceversa l'attività di commercio elettronico non ha rilevanza economica, viene svolta occasionalmente, in modo saltuario, senza regole organizzative, con personale non stabilmente dedicato all'attività, si tratterebbe di un'attività ACCESSORIA per l'esercizio della quale non occorrono titoli di legittimazione aggiuntivi. In questo caso non sono dunque richieste la presentazione della SCIA e la denuncia dell'attività, compreso il caso di vendita accessoria di beni artigianali di propria produzione (alimentari e non). Come esempio: esercizi di vicinato che utilizzano il commercio elettronico come modalità accessoria alla vendita diretta in negozio o bar/ristorante.
Un'attività ACCESSORIA che nel tempo muta stabilmente in attività SECONDARIA dovrà essere prontamente regolarizzata.
Precisazioni comuni a tutte le forme speciali di vendita:
Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali elencate di seguito, è necessario presentare il modulo per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004). In caso di successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario inviarne comunicazione.
Le forme speciali di vendita al dettaglio sono disciplinate dal Titolo VI (articoli 16-21) del Decreto Legislativo 114/98.
La disciplina del commercio tramite distributori automatici è trattata in una scheda a parte.
Le restanti forme speciali di vendita sono approfondite nei successivi punti di questa sezione e si precisa che i titolari devono sempre essere in possesso dei requisiti per l'attivitò di commercio al dettaglio.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00