UTILIZZO GAS TOSSICI

Data di pubblicazione:
03 Giugno 2023

È definito gas tossico:

  • qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica;

È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, che all’art. 1 elenca le sostanze considerate gas tossico. Tale elenco viene aggiornato con Decreti Ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità, su domanda dell’interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell’elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati. L’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici deve essere eseguita da soggetti in possesso di apposita patente, che è subordinato al superamento degli esami che constano di prove pratiche ed orali.

I Comuni di residenza emettono il bando per il conseguimento della patente.

Il bando viene pubblicato due volte all’anno e le sessioni di esame si effettuano nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Bologna dall’apposita Commissione. La patente viene rilasciata dopo il superamento dell’esame ed ha durata quinquennale. Ogni cinque anni l’interessato deve presentare domanda di revisione, previa emissione di bando da parte del Comune, a seguito della pubblicazione nella G.U. del Decreto del Ministero della Salute che dispone la revisione delle patenti rilasciate nel periodo sullo stesso indicato.

L’attività di utilizzo, utilizzo con detenzione, conservazione e deposito di gas tossici in magazzini o depositi, è subordinata al possesso, da parte dell’impresa esercente, di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente, in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.

Requisiti soggettivi

  • I requisiti personali e morali stabiliti dal T.U.L.P.S. (artt. 11):

L’esercizio dell'attività è subordinato al possesso dell'abilitazione all'impiego di gas tossici.

La domanda corredata di tutti gli allegati viene consegnata al Suap del Comune di riferimento che ne verifica la completezza. Il Suap provvede a darne comunicazione alla Commissione d’esame per l’inserimento nel calendario.  La Commissione comunica al Comune la data per l’esame, che provvede ad informare gli interessati. Una volta conseguita l’idonenità d’esame, comunicata al Comune direttamente dalla Commissione d’esame, viene rilasciata la patente.

QUANTO COSTA

N. 2 marche da bollo

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ultimo aggiornamento

Venerdi 12 Aprile 2024