ESERCIZI DI VICINATO (COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE)

Data di pubblicazione:
03 Giugno 2023

Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e i 250 mq, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

La superficie di vendita si riferisce all’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

 

  • alimentare

  • non alimentare

All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, a prescindere dalla superficie di vendita dell’esercizio.

La vendita di prodotti alimentari è subordinata al possesso del requisito professionale (art. 71 D.lgs. 59/2010) ed è necessario dichirarlo in sede di presentazione della SCIA con contestuale presentazione di Notifica Sanitaria (al fine della registrazione prevista dall’art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e della determina R.E.R. n. 8667/2018)

COME PRESENTARE L’ISTANZA

La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.

QUANTO COSTA

La scia non prevede alcun costo da sostenere

TEMPI DI ATTESA

L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa derivanti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ultimo aggiornamento

Lunedi 23 Settembre 2024