Commercio su aree pubbliche con posteggio

Data di pubblicazione:
03 Giugno 2023

Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

Tale autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio, la quale presuppone la partecipazione ad apposito bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.

L’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere, con l’indicazione della merceologia, viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione dal 1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno, affinché la Regione provveda alla sua pubblicazione sul BUR.

Il Comune predispone un bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e provvede ad esporlo nell’Albo Pretorio. La domanda per la concessione di posteggio può essere presentata al Suap nei 30 giorni successivi.

L’assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un’unica autorizzazione;

b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/ai suo/i dante/i causa debitamente documentata;

c) eventuali ulteriori criteri determinati dal Comune nel proprio regolamento.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro dell’autorizzazione.

Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati, effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, è soggetto all’obbligo di presentazione di una notifica sanitaria al SUAP competente, il quale provvede a inoltrarla all’AUSL. L’attività di vendita di generi alimentari è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).

Nella notifica l’operatore attesta il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

L’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetta al controllo, da parte del SUAP del Comune, della regolarità contributiva dell’operatore. Successivamente al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, sulla base delle informazioni rilasciate dall’operatore entro il 31 gennaio, verifica, presso gli enti competenti (INPS, INAIL), la situazione contributiva dell’operatore e nel caso in cui questa risulti non regolare, provvede, salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine concesso e la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi, a revocare l’autorizzazione rilasciata. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, debbono comunicare le informazioni al Comune entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.

QUANTO COSTA

L'istanza prevede il pagamento di marche da bollo. Il pagamento  può essere effettuato al seguente link: https://comacchio.comune-online.it/web/pagamenti

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere l'istanza agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ultimo aggiornamento

Martedi 07 Maggio 2024