Attività Venatoria

Data di pubblicazione:
02 Gennaio 2020

L'attività venatoria, affrontata nel suo aspetto più generale, trova giusta regolamentazione nella Legge Quadro 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", la quale sancisce, fin dai primi articoli, che il suo esercizio "è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole".
Dall'entrata in vigore di detta normativa, considerata dagli addetti ai lavori rivoluzionaria per i suoi principi ispiratori, le Regioni hanno provveduto a dotarsi di proprie leggi che regolamentassero la materia in sintonia con le nuove disposizioni. La Regione Emilia-Romagna, tra le prime a livello nazionale, emana il 15 febbraio 1994 la L.R. n. 8, dando corso, contestualmente, ad un processo di approfondimento della questione, processo che comporterà la modifica della stessa legge il 16 febbraio 2000 con la L.R. n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".
Il Parco del Delta, Coordinatore Regionale Federparchi e capofila di tutti i parchi regionali dell'Emilia-Romagna, ha da subito acquisito un ruolo fondamentale propositivo per il recepimento da parte regionale di specifiche migliorative del costituendo articolato. In parallelo avvia un costruttivo dialogo con le Provincie di Ferrara e Ravenna, quali Enti competenti in materia, per attivare congiuntamente una gestione volta al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio faunistico-ambientale del proprio territorio in linea con le normative regionali sulle Aree Protette n. 11/88 e n. 40/92.
Superato il contenzioso tra le Provincie e gli Enti di Gestione dei parchi sulla regolamentazione dell'attività venatoria, che può comunque parere controversa in merito alla competenza, in particolar modo quando la caccia è esercitata nelle "aree contigue" e cioè nei pre-parchi, le leggi vigenti attribuiscono agli Enti Parco il ruolo di propositori del regolamento anche tramite la sua definizione, delegando le Province alla relativa approvazione; rimane indiscutibile che nelle aree contigue la caccia è "ammessa", non obbligatoria e solo se esercitata in regime programmato e regolamentato dall'Ente Parco.
I mesi a cavallo tra il 2000 e il 2001 hanno visto l'approvazione dei Piani Faunistici Provinciali di Ferrara e Ravenna con validità quinquennale (2000-2005) e il Parco del Delta del Po oltre ad esprimere il proprio parere su tali Piani, è stato parte attiva nel definire programmi e criteri attuativi per l'area di propria pertinenza.
E' stato, quindi, il 2001 l'anno determinativo nel quale l'Ente Parco ha individuato i presupposti destinati al perfezionamento del "Regolamento Venatorio" mediante l'individuazione di forme di prelievo più moderne e rispondenti alle primarie esigenze di tutela faunistica, anche in previsione della redazione di un "1° Regolamento Stralcio" in materia di caccia previsto per il 2002 e relativo alla Stazione "Volano-Mesola-Goro", il cui Piano Territoriale di Stazione è stato oggetto di recente approvazione da Parte della Regione; obiettivi concreti e riconosciuti essenziali dallo stesso mondo venatorio, che possono essere richiamati così come previsti nei PP.FF.PP.:
- Più stretto legame tra cacciatore e territorio;
- Limitazione dei posti caccia in particolari aree sensibili;
- Limitazione del carniere dal punto di vista del numero delle specie cacciabili e dal numero complessivo dei capi detenibili;
- Diminuzione della pressione venatoria alle specie cacciabili più rare e di documentata diminuzione numerica in termini di popolazione europea;
- Individuazione di forme particolari di caccia speciale a carattere sociale;
- Restrizione di periodi di prelievo venatorio consentito rispetto al calendario regionale.
Le nuove Direttive approvate dalla Regione Emilia-Romagna relative "alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 6/2000", stabiliscono al P.to 6 che ".....Qualora il danno si verifichi in territori classificati a Parco regionale ..., l'accertamento può essere effettuato direttamente dall'Ente interessato, utilizzando personale proprio o della Provincia. Alla luce di queste disposizioni, il Parco del Delta nell'anno in corso ha ritenuto indispensabile la redazione di un ambizioso "Piano di monitoraggio dell'avifauna" che possa rendere noto con approfonditi ed oggettivi metodi scientifici la consistenza e la distribuzione della fauna ornitica nell'area deltizia, quale risorsa chiave dell'area protetta; la prospettiva è quella di costituire una Stazione Bilogica del Parco del Delta che possa divenire struttura di riferimento continuativo e stabile per la ricerca scientifica in linea con quanto è avvenuto a livello europeo, in particolare nella Stazione di ricerca del Coto Doñana, Tour du Valat in Camargue e NIOZ nell'isola olandese di Texel.
In parallelo l'Ente ha provveduto a gestire direttamente, e per il primo anno, le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto all'esercizio venatorio nelle aree di pre-parco ferrarese, attività che ha contribuito a rivendicare il ruolo attivo istituzionale dell'area protetta e contestualmente a meglio definire i rapporti con le Associazioni venatorie e gli AA.TT.CC. limitrofi al fine dell'individuazione delle strategie comuni e degli interventi finanziabili con le risorse derivanti dall'attività venatoria stessa. L'impegno non ha voluto essere solo rivendicazione di competenze, ma azione concreta volta a consapevolizzare, e perché no, cercare consensi all'istituzione del parco, in un settore difficile e controverso come quello venatorio con grande capacità d'azione e mediazione.
La missione dei parchi, infatti, passa attraverso la "conservazione attiva" dell'ambiente e delle risorse naturali, riuscendo a sviscerare una forte capacità di relazione, di confronto e di cooperazione con tutte le istituzioni locali, dimostrando la loro validità ed inserendosi a pieno titolo nei processi di governo del territorio, del suo sviluppo locale avente come obiettivo primario l'uso razionale e durevole dell'ambiente, di rafforzarlo, qualificarlo ed estenderlo.
Ecco perché, la programmazione faunistica diventa strumento determinante per l'Ente Parco, strumento che gli consenta sulla base della L. 394/91, innescare un processo virtuoso di cooperazione in cui sperimentare forme di gestione integrata della fauna in concerto con le Provincie, gli Ambiti Territoriali di Caccia, ma soprattutto con le Associazioni venatorie quali soggetti privilegiati nella determinazione di politiche venatorie sostenibili anche nelle aree contigue al Parco del Delta del Po.
L'anno che si accinge a conclusione può essere considerato "di svolta", ha indotto tutti i soggetti coinvolti a ridiscutere il proprio ruolo, a mettere in conto l'esistenza di un'area protetta e delle sue aree contigue, create per tutelare soprattutto la fauna stanziale, di passo, di sosta e di alimentazione in luoghi altamente vocati com'è il delta del Po e alla necessità di gestire correttamente e senza scompensi la loro presenza; ne sono al riguardo testimonianza la prosecuzione dei Piani congiunti Provincie-Ente Parco di controllo e contenimento numerico del Cormorano, della Nutria e della Volpe nel Parco e pre-parco e del Daino nella R.N. "Gran Bosco della Mesola", prevedendo per l'anno successivo lo studio e l'approfondimento scientifico sui potenziali squilibri faunistici causati all'avifauna dal Gabbiano reale. E' cosa certa, infatti, che specie manifestatamente in soprannumero creino squilibrio nella biocenosi, danni rilevanti agli allevamenti ittici, all'agricoltura e alle opere di difesa idraulica.