Rilascio di certificati anagrafici

Data di pubblicazione:
11 Dicembre 2019
Rilascio di certificati anagrafici

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 289 del 07/12/2023 dal 01/01/2024, si è disposta la soppressione dei diritti di segreteria di € 0,52 e di € 0,26 per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, attuali e storici e per l'autenticazione di copie e firme in carta semplice o in carta resa legale.

I certificati storici fanno riferimento ad un periodo precedente alla data della richiesta e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente. La certificazione storica ha, pertanto, la funzione di rendere conoscibili determinate informazioni anagrafiche corrispondenti ad un determinato periodo storico.

I principali certificati storici sono:

• stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione (c.d. originario di famiglia);

• certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.

ll D.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all’ultimo settantennio. La soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna ha posto un quesito all’Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell’ordinamento di stato civile e nel Regolamento anagrafico. Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una secretazione “perenne”.

La motivazione della richiesta

Mentre la certificazione anagrafica corrente è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, escludendo qualunque valutazione in merito da parte dell'ufficiale di anagrafe, la certificazione storica presuppone una richiesta motivata. Per accedere ad un certificato concernente situazioni storiche il regolamento anagrafico prevede che al momento della richiesta venga indicata una motivazione puntuale. L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che il richiedente debba acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.
L'interesse della persona che richiede la certificazione storica non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo, deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione storica che si intende acquisire.
La richiesta deve provenire da chiunque sia maggiorenne e abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativa sull'accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990).

I certificati possono essere richiesti direttamente presso gli sportelli anagrafici o tramite servizio postale, posta elettronica, PEC.

Deve essere compilato il modulo per la richiesta di ricerche anagrafiche storiche, specificando con precisione quali dati devono essere ricercati

A decorrere dal 01/01/2024, con la delibera della Giunta comunale n. 289/2023 (in parte modificativa della delibera della Giunta comunale n. 277/2014), sono stati anche stabiliti i seguenti diritti di segreteria per i certificati ed attestati redatti con ricerca d'archivio (certificati anagrafici di famiglia c.d. originari):

1. Diritto di segreteria fisso di ricerca d'archivio, per tutte le richieste di rilascio di certificati ed attestati anagrafici redatti a mano, da € 5,16 a € 25,00;

2. Certificati storici di famiglia (in carta semplice) da € 2,58 a € 2,50 per ciascun componente del nucleo famigliare storico/originario;

3. Certificati storici di famiglia (in bollo) da € 5,16 a € 5,00 per ciascun componente del nucleo famigliare storico/originario;

La tariffa a titolo di diritto di segreteria fisso di ricerca d'archivio di € 25,00 deve essere pagata in anticipo e costituire allegato alla richiesta di rilascio, anche in caso di ricerche infruttuose, fermo restando che tale diritto fisso potrà essere compensato sull'importo dei diritti di segreteria dovuti dal richiedente nel caso di ricerca fruttuosa;
Il diritto di segreteria fisso, una volta effettuata la ricerca da parte del Servizio, verrà trattenuto qualora il richiedente si dimostrasse non più interessato al rilascio del certificato richiesto o qualora venisse richiesto che siano certificati un numero inferiore di persone rispetto a quelle individuate con la ricerca.

In tutti i casi, i certificati in oggetto sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e anche al pagamento di € 5,00 per ogni nominativo certificato o, se esenti da bollo, il diritto di segreteria è dimezzato ad € 2,50 per nominativo certificato. L'eventuale esenzione di legge da imposta e/o diritti deve essere sempre e puntualmente dichiarata al momento della richiesta mediante riferimento della norma di legge esentativa.

Nei costi saranno compresi anche quelli relativi a all'invio del certificato, qualora venisse richiesto l'inoltro del documento originale tramite posta ordinaria. Le somme dovute possono essere pagate anche tramite PagoPA: indicando nella casuale di versamento il nominativo del richiedente e il motivo della richiesta, e inviando all'Ufficio Anagrafe la ricevuta del versamento.

Solo per le persone residenti all'estero, il pagamento può essere effettuato tramite IBAN.

Tempi e scadenze
I certificati anagrafici sono validi 6 mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni.

CASI PARTICOLARI

Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, fini a se stesse, non potranno  essere accolte in quanto tali richieste non hanno un fondamento giuridico e non sono previste dalla normativa anagrafica.
A tal proposito si riporta quanto comunicato dal Ministro dell'Interno in data 2/12/2013: "In base alla normativa anagrafica, il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcun tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 (autocertificazione)".

CONTATTI

Anagrafe e A.I.R.E.

E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione in ogni comune italiano, che ha come fine quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti nel Comune e all'estero e di quelli che lo sono stati.

Piazza Vincenzino Folegatti, 15
44022 Comacchio
Telefono: 0533 310257 – 0533 310242
E-mail: demografici@comune.comacchio.fe.it

 

TRASPARENZA

Modalità di avvio
A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Decorrenza termine
Dalla data di presentazione della richiesta

Fine termine

45 giorni dalla richiesta o dall'avvenuto pagamento del diritto fisso

Tempo medio
I tempi di rilascio dipendono dalla quantità dei dati da cercare e dalla consultabilità degli archivi storici
anagrafici.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Provvedimento finale
Rilascio di un certificato anagrafico storico

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Teresa Dalesio

Dirigente
Dott. Carlo Gianni

Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.