Separazioni e Divorzi da parte davanti all'ufficiale di Stato Civile

Data di pubblicazione:
11 Dicembre 2019
Separazioni e Divorzi da parte davanti all'ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti ed a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
  • residenza di uno dei coniugi;Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile.Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (un anno nel caso di separazione giudiziale, sei mesi nel caso di separazione consensuale). 

Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento)Se le parti non si presentano al secondo appuntamento di conferma dell'accordo, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti conserveranno comunque l'intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento per riformulare l'accordo. 

Tempi a conclusione del procedimento Nella data fissata dall'ufficiale dello stato civile per la conferma dell'accordo di separazione, divorzio o modifica degli accordi di separazione o divorzio. Tale data non può essere fissata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo reso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile da entrambi le parti. 

Costi a carico dell'utente E' dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Ultimo aggiornamento

Venerdi 12 Aprile 2024