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Anteprima Ferrara Buskers Festival a Comacchio: divieto di vendita per asporto e somministrazione bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido 

L'ordinanza del Sindaco è in vigore dalle ore 18:00 di domenica 23 agosto 2026 alle ore 08:00 di lunedì 24

Data :

17 agosto 2026

Categorie:
Commercio
Turismo
Anteprima Ferrara Buskers Festival a Comacchio: divieto di vendita per asporto e somministrazione bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido 
Municipium

Descrizione

Anteprima Ferrara Buskers Festival a Comacchio: lunedì 17 agosto 2026 è stata pubblicata l'ordinanza n.49 a firma del Sindaco che dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido nel centro storico di Comacchio, in occasione della manifestazione che si terrà domenica 23 agosto 2026

Tale divieto sarà in vigore dalle ore 18:00 di domenica 23 agosto alle ore 08:00 di lunedì 24 agosto 2026.

Tale divieto rigurda: 

1. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto, etc.), dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, ubicati all’interno del centro storico del Comune di Comacchio. Tali attività, nell'orario indicato dal provvedimento, non possono vendere per l’asporto e la somministrazione tutte le bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido, tranne nel caso in cui il cliente consumi seduto in distesa autorizzata o all'interno del locale, al fine di evitarne l’abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a: minimo € 150,00 - massimo € 450, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad € 150,00.

Tale disposizione, si rimarca, non si applica nel caso in cui la somministrazione edil consumo di bevande avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle rispettive aree di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattina, permanendo comunque il divieto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali sopra indicati.

Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2026, 09:17

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