FAQ
Ecco le mappe stradali con i principali luoghi d'interesse turistico del territorio di Comacchio e dei suoi Lidi
Si definiscono “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” gestiti in forma non imprenditoriale le case o appartamenti destinati alla locazione turistica da parte di un privato, che sia proprietario o usufruttuario, di massimo tre unità immobiliari (se si supera questo numero l’attività deve considerarsi gestita in forma di impresa), senza organizzazione in forma di impresa. È sempre considerata gestione in forma imprenditoriale (da attivarsi nella forma di Case e appartamenti per vacanza) quella che viene esercitata da parte di chi detiene l’appartamento con un titolo diverso dalla proprietà o usufrutto.
Inizio Attività
La scelta di destinare alloggi alla locazione turistica, nei limiti succitati, prevede l’obbligo di comunicazione in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui è ubicato l’appartamento da locare attraverso la piattaforma on line Accesso Unitario.
Limiti all’attività
Essendo un tipo di attività non imprenditoriale è soggetta a numerosi vincoli. L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi ulteriori aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di impresa. La pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e caratteristiche dell’appartamento da locare, anche tramite siti internet privati, purché non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione. Nel caso in cui la pubblicità abbia caratteristiche che travalichi una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail, questo potrebbe essere indicativo di attività imprenditoriale. L’unità immobiliare deve essere locata nella sua interezza ad un unico equipaggio. Non è consentita la locazione parziale dell’appartamento né la locazione per stanze. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico è incompatibile con la residenza. La durata del contratto non può essere superiore a 6 mesi consecutivi con uno stesso soggetto. Gli alloggi da locare devono essere in regola con le normative edilizie e sanitarie vigenti ed a norma con la sicurezza degli impianti.
Classificazione
Gli appartamenti destinati alla locazione turistica in forma non imprenditoriale possono essere classificati volontariamente a due o tre soli, in tal caso può essere apposta, volontariamente, la targa di classificazione prevista per case e appartamenti per vacanza. In caso di classificazione volontaria il proprietario deve dichiarare la disponibilità ad eventuali controlli da parte dell’amministrazione comunale per la verifica dei requisiti autocertificati (sezione I e III della tabella di classificazione di case e appartamenti per vacanza); sarà infatti possibile da parte del Comune non accettare la richiesta di classificazione dichiarata e si potrà incorrere in casi di revoca se è accertato il mancato rispetto delle disposizioni in materia sanitaria e/o di sicurezza
Marchio -Targa
Per gli appartamenti classificati è possibile esporre la medesima targa approvata dalla Regione Emilia-Romagna” con Determina dirigenziale n. 6008/2006 per le “case e appartamenti per vacanze”.
REQUISITI SOGGETTIVI
• Essere proprietario o usufruttuario;
• Incompatibilità della tipologia “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” con la residenza nell’appartamento oggetto di locazione
• Il contratto di locazione dev’essere redatto in forma scritta e può essere di durata massima di sei mesi consecutivi con uno stesso soggetto
REQUISITI OGGETTIVI
• Le abitazioni devono essere conformi alle normative in vigore in materia edilizia, urbanistica, sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza;
• Per gli appartamenti non classificati i requisiti relativi alla capacità ricettiva sono i seguenti: soggiorno di almeno 14 mq; camere da letto almeno 9 mq. per un posto letto e 14 mq. per due posti letto; monolocali minimo 28 mq. per una persona (fatti salvi monolocali di dimensioni inferiori di vecchia costruzione ma con agibilità), 38 mq. per due persone; cucina o angolo cottura conforme ai Regolamenti edilizi comunali;
• Per gli appartamenti classificati: 9 mq. di superficie utile per posto letto per le strutture a due soli e 10 mq. di superficie utile per posto letto; per le strutture a tre soli. Sono compresi nella metratura totale dell'appartamento i bagni e altri locali all'interno dell'appartamento,sono esclusi i muri, cantine, garage, balconi e verande È sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri sopraindicati.
• La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico può essere attivata per un massimo di 3 appartamenti • L’appartamento deve essere locato per intero ad un unico equipaggio • l'abitazione deve essere arredata, e devono essere forniti utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti in misura congrua al numero di persone ospitabili ed in buono stato;
• deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei guasti, che devono essere al più presto riparati;
• la casa deve essere consegnata pulita al cliente; • deve essere fornita energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dei locali in caso di locazioni dal 1°ottobre al 30 aprile;
COME PRESENTARE L’ISTANZA
Per tutte le istanze relative a questa attività si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio Turismo del Settore I.
Il Servizio SUAP riceve l'istanza e provvede a smistarla al servizio competente di cui sopra.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare
- Servizio Turismo del Settore I
- Il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620
Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Le “case per ferie” sono strutture gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religione e sportive e da enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.
La Regione stabilisce le norme sulle modalità di esercizio dell’attività.
L´apertura dell'attività è fatta dopo l'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), al Comune in cui si trova la struttura, in modalità telematica attraverso la piattaforma on line SUAP.
Alla Regione devono essere comunicati i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti.
Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta nella struttura la tabella prezzi, scaricabile dalla sezione MODULI.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
La Legge Regionale n. 16/2004, ha definito:
“strutture ricettive all'aria aperta” i campeggi e i villaggi turistici specificando che si intende per:
“campeggio” i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
“villaggio turistico” i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse.
Le strutture ricettive all'aria aperta possono avere apertura annuale o stagionale.Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno 9 mesi complessivi nell'arco dell'anno solare, per apertura stagionale si intende un periodo di apertura nell'anno solare non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
I campeggi per dare alloggio a chi è sprovvisto di mezzi autonomi, possono mettere a disposizione massimo il 35% del numero complessivo di piazzole autorizzate; mentre per i villaggi almeno il 35% dovrà essere messo a disposizione dal gestore, fino ad un massimo della totalità disponibile.
La Regione stabilisce le norme sull'apertura, i requisiti per la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione e stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività.
L´apertura dell'attività è fatta dopo l'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) cui allegare l´autocertificazione dei requisiti di classificazione, al Comune in cui si trova la struttura in modalità telematica attraverso la piattaforma on line SUAP.
Il sistema di classificazione va da una a cinque stelle per i campeggi e da due a cinque stelle per i villaggi turistici.
Alla Regione devono essere comunicati i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti.
Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta nella struttura la tabella prezzi, scaricabile dalla sezione MODULI del sito della regione Emilia Romagna.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Bed and breakfast" è un l'attività di accoglienza non professionale condotta da chi offra un servizio di alloggio e prima colazione nella casa in cui abita.
La Regione ne regolamenta l'attività sotto più aspetti:
- Definisce il numero massimo di stanze e di posti letto e i requisiti igienico-sanitari.
- Stabilisce i periodi di apertura o i tetti di accoglienza nell'arco dell'anno.
L'apertura del B & B è fatta a seguito dell'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune in cui è ubicata l’abitazione in modalità telematica attraverso la piattaforma on line SUAP. Alla Regione devono essere comunicati i dati sul movimento dei clienti. Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta nella struttura la tabella prezzi, scaricabile dalla sezione MODULI del sito della regione Emilia Romagna.
La Regione ha adottato un marchio (logo) e un'immagine coordinata per connotare l'attività di B&B in Emilia-Romagna.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate ai clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
L’esercizio di attività di affittacamere consente anche la possibilità di somministrazione dei pasti agli alloggiati: ove tale servizio sia fornito, occorre la presenza di una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi sei alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale andrà calcolato un ulteriore metro quadro a testa.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
L’attività di affittacamere può essere svolta, chiedendo l’utilizzo della specificazione tipologica, anche nella modalità di:
- Camera e colazione - room & Breakfast - quando oltre all’attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione;
- Locanda - quando in aggiunta ad un esercizio di ristorazione è svolta dallo stesso titolare, nello stesso edificio, un’attività di affittacamere.
Il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio; in alternativa può essere predisposto un angolo thè-caffè, all’interno delle stanze o nel locale di soggiorno. Si intende per angolo thè-caffè, la dotazione di un bollitore elettrico su un apposito supporto all’interno della stanza.
La dotazione deve essere completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e dalla fornitura di zucchero, di brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la fornitura di tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite.
All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (BUR Regione Emilia-Romagna n. 174 del 04/12/2007).
Rquisiti per l'esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del D.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S;
- Non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
- Non essere stato interdetto o inabilitato;
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)
- Avere proceduto alla notifica sanitaria richiesta dalla normativa a tutela della salute, se è prevista la somministrazione di ulteriori pasti oltre la prima colazione agli alloggiati e loro ospiti o se trattasi di locanda;
- I locali cucina in caso di somministrazione della sola prima colazione dovranno essere della dimensione minima prevista dei Regolamenti edilizi e di igiene e potranno anche essere sottoforma di cucinotto o angolo cottura. In questo caso le dimensioni del locale cucina e somministrazione sono quelle definite dai Regolamenti edilizi e di igiene. In caso di somministrazione di altri pasti la cucina dovrà obbligatoriamente trovarsi in un locale separato;
- I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere conformi a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici previste per gli immobili a uso abitativo;
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00