FAQ
Gli esercizi commerciali si distinguono in diverse categorie e tipologie che la Regione Emilia-Romagna ha definito nel dettaglio con deliberazione n. 1253 del 1999. Le previsioni regionali sono poi specificate, per quanto attiene al livello metropolitano di Bologna, dal Piano Territoriale Metropolitano che suddivide ulteriormente le strutture commerciali tra strutture di livello comunale e strutture di livello metropolitano. Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie: 1. Esercizio di vicinato: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti; 2. Media struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. Le medie strutture di vendita si suddividono a loro volta in: a. Medio-piccole strutture di vendita intese come esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti o 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti o 1500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti; b. Medio-grandi strutture di vendita intese come esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq fino a 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti; 3. Grande struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti. a. Grandi strutture di vendita: gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai 2500 mq; b. Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita; Tabelle speciali (farmacie, tabaccherie e impianti di distribuzione carburanti) con riferimento ai settori merceologici, è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni specifiche a proposito di determinate attività commerciali: agli esercizi di vendita di prodotti rientranti nelle tabelle speciali, quali le farmacie, le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione automatica di carburante, non si applica il D.lgs. n. 114/1998; le tabelle speciali elencano una serie di prodotti dei quali è ammessa la vendita all'interno delle farmacie, delle tabaccherie e degli impianti di distribuzione carburanti. Per gli operatori che desiderano avviare la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle speciali per tabaccherie e farmacie o modificare le caratteristiche di attività già registrate è obbligatoria la presentazione del modulo per la notifica ai fini della registrazione.
Vendita di farmaci da banco o di automedicazione: negli esercizi commerciali si possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica; l’avvio dell’attività è comunicato tramite il SUAP a: • Ministero della Salute, all’Agenzia italiana del Farmaco, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche tale Agenzia. Per questo adempimento, il Ministero della Salute mette a disposizione i facsimili di comunicazione inizio e cessazione della vendita di farmaci da banco e le correlate istruzioni operative (http://www.salute.gov.it/); • Regione e al Comune in cui ha sede l’esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Il Ministero della Salute ha emanato la circolare che fornisce indicazioni in merito a: prodotti vendibili, SCIA da presentare, reparto, insegna, pubblicità, modalità di vendita. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci. Per approfondimenti consultare qui. Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale e del regime amministrativo da applicare è necessario far riferimento ad alcuni elementi:
● Popolazione residente: per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell’anno precedente;
● Superficie di vendita: l’area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce, invece, superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’accesso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa, purché non adibiti all’esposizione di merci (Delibera Consiglio regionale n. 1253/1999, Punto 1.6);
● Categoria merceologica: l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a 2 settori, alimentare e non alimentare; per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali, ed a seguito di eventuali successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario presentare il modulo per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004.
● Destinatari finali l’attività commerciale: vendita all’ingrosso o al dettaglio; con riferimento alla distinzione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio, è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni.
REQUISITI SOGGETTIVI
● Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
● Requisiti professionali: per la vendita di generi alimentari, devono essere posseduti dal titolare, o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale; non sono necessari per la vendita di prodotti per la nutrizione animale
REQUISITI OGGETTIVI
● I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento sull’igiene dei prodotti di origine animale nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare;
COME PRESENTARE L’ISTANZA
Per tutte le istanze relative all'attività di esercizi commerciali in sede fissa, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Si tratta di vendita di cose usate, oggetti d'arte, cose antiche di pregio o preziose sempre usate. La vendita può essere effettuata in varie forme: su area pubblica, in sede fissa, al dettaglio o all'ingrosso, con i vari sistemi di comunicazione possibili o anche al domicilio del cliente; sulle aree pubbliche è però vietato vendere oggetti preziosi.
Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 ha abrogato l'art. 126 T.U.L.P.S., quindi da tale data l'attività non è più soggetta a specifica comunicazione/segnalazione come precedentemente definito; occorre comunque essere in possesso di un "titolo autorizzatorio" per l'attività di vendita, a seconda della forma in cui viene effettuata l'attività.
In caso di vendita di oggetti preziosi usati vige l'obbligo di munirsi della Autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S..
Per queste tipologie di vendita l'art. 126 T.U.L.P.S. definisce l'obbligo della tenuta di un registro delle operazioni giornaliere vidimato.
In ogni caso le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (art. 247 Regolamento T.U.L.P.S. comma 2 ultimo periodo); l'ammontare del valore esiguo può essere fissato con Regolamento comunale o con specifico provvedimento.
Il commercio di cose usate per conto terzi è invece soggetto alla normativa delle agenzie d'affari.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
L’istanza non prevede alcun costo da sostenere.
TEMPI DI ATTESA
L’istanza ha efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Per attività di commercio presso il domicilio del consumatore si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori. Gli interessati dovranno munirsi di un tesserino di riconoscimento, da esporre in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino deve contenere i dati identificativi del responsabile dell'impresa e dell'incaricato, deve essere numerato ed aggiornato annualmente.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L'avvio dell'attività, il subingresso, il trasferimento di sede, la variazione del settore merceologico, nonché la cessazione dell’attività, avviene tramite segnalazione certificata utilizzando la piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO raggiungile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/suaper-fe/
QUANTO COSTA
La presentazione della Scia non è soggetto al pagamento di alcun costo.
TEMPI DI ATTESA
L’attività potrà essere intrapresa dalla data di presentazione della SCIA.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
Tale autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio, la quale presuppone la partecipazione ad apposito bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.
L’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere, con l’indicazione della merceologia, viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione dal 1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno, affinché la Regione provveda alla sua pubblicazione sul BUR.
Il Comune predispone un bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e provvede ad esporlo nell’Albo Pretorio. La domanda per la concessione di posteggio può essere presentata al Suap nei 30 giorni successivi.
L’assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un’unica autorizzazione;
b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/ai suo/i dante/i causa debitamente documentata;
c) eventuali ulteriori criteri determinati dal Comune nel proprio regolamento.
Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro dell’autorizzazione.
Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati, effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, è soggetto all’obbligo di presentazione di una notifica sanitaria al SUAP competente, il quale provvede a inoltrarla all’AUSL. L’attività di vendita di generi alimentari è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
Nella notifica l’operatore attesta il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
L’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetta al controllo, da parte del SUAP del Comune, della regolarità contributiva dell’operatore. Successivamente al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, sulla base delle informazioni rilasciate dall’operatore entro il 31 gennaio, verifica, presso gli enti competenti (INPS, INAIL), la situazione contributiva dell’operatore e nel caso in cui questa risulti non regolare, provvede, salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine concesso e la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi, a revocare l’autorizzazione rilasciata. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, debbono comunicare le informazioni al Comune entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la revoca dell’autorizzazione rilasciata.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
L'istanza prevede il pagamento di marche da bollo. Il pagamento può essere effettuato al seguente link: https://comacchio.comune-online.it/web/pagamenti
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere l'istanza agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Dott. Riccardo Piccoli al numero di telefono 0533-318608 o la Dott.ssa Alessandra Zanin al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
L'inizio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività produttive (Suap) telematico.
La Scia produce anche gli effetti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.
I locali devono essere convenientemente monitorati per garantire la sicurezza e l'incolumità di coloro che li frequentano. Pertanto, prima di avviare una nuova attività verifica che i locali siano conformi alle caratteristiche previste.
I locali dove si svolge l'attività devono essere conformi alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, nonché avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
L'impresa deve essere iscritta al Registro imprese della Camera di commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro imprese della Camera di commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).
La Scia deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Per esercitare un esercizio di somministrazione, occorre essere in possesso dei requisiti morali.
Il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il delegato alla somministrazione (preposto) devono essere in possesso del requisito professionale.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La Scia per l’apertura di un pubblico esercizio non prevede il sostenimento di alcun costo, nel caso in cui venga presentata contestualmente alla Scia la notifica sanitaria o la richiesta per il rilascio della Licenza Alcolici, si dovrà provvedere rispettivamente al pagamento dei diritti di segreteria e marca da bollo.
Il pagamento dei diritti di segreteria relativi alla notifica sanitaria dovrà essere effettuato tramite il portale telematico raggiungibile tramite il seguente link: https://ferrara.ausl.plugandpay.it/
Il pagamento della marca da bollo per il rilascio della Licenza Alcolici dovrà essere effettuato tramite il portale raggiungibile tramite il seguente link: https://comacchio.comune-online.it/web/pagamenti
TEMPI DI ATTESA
L'attività soggetta a Scia può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, vengono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa, l’Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Se il privato non adotta le misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il predetto termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure di adeguamento normativo prescritte.
In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il suap al numero di telefono 0533318620 oppure 0533318608 nelle giornate dal lun al ven dalle 11:00 alle 13:00
Per allevamento di animali (bovini, equini, suini, caprini, ovini, pollame…) si intende l’attività svolta da un imprenditore agricolo diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale.
Sono compresi nella definizione di allevamento i maneggi, le stalle di sosta, gli ippodromi e i centri di materiale genetico
L’allevamento di animali può essere svolto:
-
da un privato (autoconsumo) e in tal caso non occorre presentare alcuna pratica al SUAP
-
con finalità imprenditoriali.
L’allevamento può essere allo stato brado, semibrado o stabulato.
L’allevatore deve richiedere l’iscrizione all’anagrafe zootecnica nazionale (banca dati nazionale) attraverso il modello “Registrazione allevamento”.
Se l’allevamento è ubicato in uno stesso luogo, la pratica è una sola. Altrimenti se l’allevamento (azienda per USL) è ubicato in luoghi diversi, l’interessato deve provvedere a registrare più allevamenti (uno per ogni luogo) e a presentare per ciascuno una pratica Suap.
Requisiti:
-
essere imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile
-
possesso dei requisiti morali
-
non essere stato condannato per reati di maltrattamento animali
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il suap al numero di telefono 0533318620 oppure 0533318608 nelle giornate dal lun al ven dalle 11:00 alle 13:00
La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato o di fiera temporaneamente non occupati dai titolari. L’assegnazione è valida per la singola giornata e per i soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita istanza.
Il Comune terrà una registrazione dei partecipanti stilando una graduatoria dell’ordine di spunta giornaliero. Si terrà conto delle presenze mediante una registrazione degli operatori presenti al mercato indipendentemente se abbiano potuto o meno svolgere l’attività.
Chi vuole partecipare alla spunta deve presentare richiesta al SUAP rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale. Il richiedente dovrà inoltre possedere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
La domanda di autorizzazione per partecipare alla spunta deve essere rinnovata secondo i termini previsti dal Regolamento comunale stesso.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
L’istanza non prevede alcun costo da sostenere.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il suap allo 0533318620 oppure allo 0533318608 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
La nomina di un rappresentante per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività produttive telematico.
La nomina del rappresentante è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla conduzione dell’esercizio o quando ne conduca direttamente già altri due; non è necessaria per la conduzione di massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.
La conduzione a mezzo del rappresentante può essere attivata dopo la presentazione tramite Suap telematico, da parte del titolare dell’esercizio, di apposita Scia. Il rappresentante deve possedere i requisiti morali e professionali.
Se il titolare dell'esercizio non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, si potrà nominare un preposto.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Il subingresso in un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività produttive (Suap) telematico.
Il subingresso nell'azienda commerciale può avvenire:
-
in proprietà (si intende la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario);
-
in gestione (si intende la cessione in affitto o in comodato dell'azienda da parte del proprietario).
Riguardo alla causa che lo ha determinato il subingresso può essere:
-
per causa di morte (se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario);
-
per atto tra vivi (se l'azienda è oggetto di contratto di cessione tra il proprietario e un avente causa).
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0533-318608 o il numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Per attività di tatuaggio si intende quella inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.
Per attività di piercing si intende quella inerente all’inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento.
Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
L’attività può essere esercitata in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
L’esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per svolgere l’attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall’ASL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con Delibera n. 465 dell’11/04/2007.
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Per iniziare l'attività è necessario presentare Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata
Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, quindi non occorre presentare alcun modulo.
Se un esercente che ha già presentato la comunicazione di cui sopra decide di attivare un nuovo sito internet sarà sufficiente che presenti Scia segnalando l' aggiunta di un nuovo sito.
Distinzione fra attività SECONDARIA e attività ACCESSORIA
Se l'attività di commercio on-line si affianca ad un'attività commerciale già esistente, occorre distinguere fra attività secondaria e attività accessoria.
Nel momento in cui l'attività di commercio elettronico ha una sua identità, una sua rilevanza economica, una specifica organizzazione e viene esercitata da personale ad essa dedicata, allora si configura un'attività SECONDARIA che prevede la presentazione della SCIA al Comune competente, oltre a dover essere dichiarata al Registro Imprese.
Se viceversa l'attività di commercio elettronico non ha rilevanza economica, viene svolta occasionalmente, in modo saltuario, senza regole organizzative, con personale non stabilmente dedicato all'attività, si tratterebbe di un'attività ACCESSORIA per l'esercizio della quale non occorrono titoli di legittimazione aggiuntivi. In questo caso non sono dunque richieste la presentazione della SCIA e la denuncia dell'attività, compreso il caso di vendita accessoria di beni artigianali di propria produzione (alimentari e non). Come esempio: esercizi di vicinato che utilizzano il commercio elettronico come modalità accessoria alla vendita diretta in negozio o bar/ristorante.
Un'attività ACCESSORIA che nel tempo muta stabilmente in attività SECONDARIA dovrà essere prontamente regolarizzata.
Precisazioni comuni a tutte le forme speciali di vendita:
Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali elencate di seguito, è necessario presentare il modulo per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004). In caso di successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario inviarne comunicazione.
Le forme speciali di vendita al dettaglio sono disciplinate dal Titolo VI (articoli 16-21) del Decreto Legislativo 114/98.
La disciplina del commercio tramite distributori automatici è trattata in una scheda a parte.
Le restanti forme speciali di vendita sono approfondite nei successivi punti di questa sezione e si precisa che i titolari devono sempre essere in possesso dei requisiti per l'attivitò di commercio al dettaglio.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
L’attività di estetista è quella definita dall’art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista rientra anche l’attività di onicotecnico, svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del vigente Regolamento:
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
- l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali;
- le attività di grotte di sale, fish therapy;
- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la Scia agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00