FAQ
Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia di incolumità pubblica, ordine e moralità. Sono intrattenimenti quei tipi di attività con la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park. Sono spettacoli quei tipi di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:
• in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di intrattenimento e svago, ad esempio, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
• in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina temporaneamente destinata ad un grande concerto).
Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio Commercio del Settore I.
L'istanza viene ricevuta e registrata dall'ufficio SUAP e smistata al servizio competente di cui sopra.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare:
- Il Servizio Commercio ai numeri 0533318634 o 0533318633
- Il Servizio SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620
Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Le “case per ferie” sono strutture gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religione e sportive e da enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.
La Regione stabilisce le norme sulle modalità di esercizio dell’attività.
L´apertura dell'attività è fatta dopo l'invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), al Comune in cui si trova la struttura, in modalità telematica attraverso la piattaforma on line SUAP.
Alla Regione devono essere comunicati i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti.
Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta nella struttura la tabella prezzi, scaricabile dalla sezione MODULI.
COME PRESENTARE L’ISTANZA
La Scia deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/
QUANTO COSTA
La scia non prevede alcun costo da sostenere salvo quanto dovuto per il rilascio di eventuali atti/autorizzazioni/nulla osta presupposti
TEMPI DI ATTESA
L’inizio dell’attività è contestuale alla trasmissione della Scia mediante Suap. La Scia ha infatti efficacia immediata.
UFFICIO COMPETENTE
Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00