FAQ

E' possibile rivolgersi al canile municipale sito in Lido Estensi di Comacchio - Tel.: 329/0786001

Stai organizzando un viaggio in Emilia Romagna ma non hai ancora idea su dove andrai a dormire?

Consulta le informazioni qui

E' possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali - Tel.: 0533/310239

E' possibile rivolgersi al SER.D. di Codigoro. Per informazioni o appuntamento telefonando allo 0533 729762

Rivolgersi allo Sportello IRIS presso la Casa della Salute. Tel. 345/9689898. Riceve il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Consulta le informazioni su dove mangiare qui

E' possibile rivolgersi al Servizio ASP di Codigoro. Per Informazioni o Appuntamento telefonare al 0533-728611 o scrivere una mail a info@aspdeldeltaferrarese.it

Rivolgersi allo Sportello Informafamiglie. Riceve il mercoledì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Si accede solo tramite appuntamento, telefonando al numero telefonico 0533/314088 o mediante mail a: centrofamiglie@comune.comacchio.fe.it

Rivolgersi allo Sportello Caregiver. Riceve presso la Casa della Salute il lunedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 previo appuntamento telefonico - tel.: 3703144913 o mail: caregiver@aspdeldeltaferrarese.it

E' necessario rivolgersi ad un patronato-sindacato che darà le giuste informazioni. (ACLI - CGIL - CISL - UIL) oppure accedendo al sito INPS (www.inps.it) con SPID-CIE-CSN.

E' possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali telefonando allo 0533/310258 - 310292

La pubblicazione di nuovi concorsi e lo stato delle procedure già avviate è consultabile sul Portale del Reclutamento all'indirizzo https://www.inpa.gov.it/ . Accreditandosi con il proprio SPID sarà possibile candidarsi alle selezioni ed accedere alla propria area riservata per consultare le informazioni relative all’espletamento delle procedure concorsuali alle quali si partecipa.

Le convocazioni del Consiglio Comunale vengono pubblicate all'Albo Pretorio telematico (link)

L'URP registra nell’Anagrafe Regionale degli Animali di Affezione ogni movimentazione degli animali
da compagnia (cani e gatti): nascita, decesso, acquisizione, cessione. In caso di nascita dei cuccioli
rilascia i necessari microchip. Sarà quindi necessario presentarsi negli orari di apertura dell'ufficio muniti dei documenti personali e del prorpio animale.

Viene protocollato dall'Amministrazione ogni documento ricevuto tramite la PEC istituzionale, tramite posta cartacea o tramite presentazione di istanza on-line via email.

DA MILANO
A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DA TORINO
A21 fino a Piacenza - A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DA PADOVA
A13 (direzione Bologna) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DA ROMA
E 45 fino a Ravenna - S.S. 309 Romea (direzione Venezia) fino ai Lidi di Comacchio.

DALLA FRANCIA - VENTIMIGLIA
A10 fino a Genova - A21 fino a Piacenza - A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DALLA FRANCIA - BARDONECCHIA
A32 fino a Torino - A21 fino a Piacenza - A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DALL'AUSTRIA - BRENNERO
A22 fino a Modena - A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.

DALL'AUSTRIA - TARVISIO
A23 fino a Palmanova - A4 fino a Mestre - S.S. 309 Romea (direzione Ravenna) fino ai Lidi di Comacchio.

DALLA SVIZZERA - CHIASSO
A9 fino a Milano - A1 fino a Bologna - A13 (direzione Padova) fino a Ferrara Sud - Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi fino a Comacchio oppure proseguire fino all'uscita sulla S.S. 309 Romea che collega i 7 Lidi di Comacchio.
Sito società autostrade: www.autostrade.it

Per i residenti con un valore ISE pari o non superiore ai 6.900,00 è possibile prendere un appuntamento con all'Assistente Sociale - Tel.: 0533/310258

E' possibile rivolgersi al Servizio Sport telefonando al n. 0533/318785

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o domicilio a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

Cosa occorre per la richiesta:
• Tessera Sanitaria/Codice Fiscale (Tessera Nazionale dei Servizi);
• Carta d'Identità scaduta o in scadenza (in caso di rinnovo);
• Eventuale denuncia di furto o smarrimento;
• Ricevuta di pagamento da effettuare presso la banca BPER di Porto Garibaldi o Comacchio, oppure attraverso PagoPa;
• 1 fotografia in cartaceo formato tessera conforme alle regole ICAO, a colori su sfondo chiaro, recente, con posa frontale, senza occhiali, a mezzo busto col capo scoperto;
Link informativo del Ministero dell'Interno riguardo le informazioni delle foto per la CIE
Clicca qui per visualizzare le informazioni

Come prenotare:
1) dal portale del comune di comacchio al seguente link :
https://comacchio.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online
2) telefonare dalle 12:00 alle 13:30 dal lunedì al sabato ai seguenti numeri: 0533310291 – 0533310122
3) inviare email indicando nome, cognome, prestazione richiesta e numero di telefono al seguente indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.comacchio.fe.it
4) dal portale ministeriale al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Il trasferimento di proprietà di un immobile interessato da rilascio di Permesso di Costruire, autorizzazione sismica/paesaggistica o presentazione di SCIA/CILA deve essere comunicato all’Amministrazione Comunale.

Il cambio di intestazione non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante o l’avente titolo ai contenuti dell’atto medesimo.

Nel caso di rateizzazione del contributo di costruzione il nuovo intestatario subentra pienamente nella posizione del precedente intestario solo dopo aver presentato una nuova polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’integrale pagamento, oppure una appendice della polizza con voltura dell’intestatario.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

La richiesta di voltura del titolo edilizio deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUT del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare: 

  • Il Servizio SUAP ai numeri 0533-318608 o 0533-318620
  • Il Servizio SUE o il Servizio Urbanistica e Paesaggio ai numeri 0533318640 o 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Le proroghe di inizio e di fine lavori sono disciplinate da:
    - SCIA:  art. 16 comma 2 della L.R. n. 15/2013
    - Permesso di costruire: art. 19 comma 3  della  L.R. n. 15/2013

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga la SCIA/PdC decadono di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuovo titolo.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

In formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

A secondo della tipologia dell'istanza presentata, il Servizio Comunale competente può essere il Servizio SUE o il Servizio SUAP del Settore IV-V, questi ultimi provvederanno a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • il Servizio SUAP ai numeri 0533-318608 o 0533-318620
  • Il Servizio SUE o il Servizio Urbanistica e Paesaggio ai numeri 0533318640 o 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

CILA: la fine dei lavori di opere asseverate con CILA si comunica allegando il modulo regionale “Modulo 5: fine lavori CILA”, corredato della documentazione prevista dall’art. 7 comma 6 della L.R. n.15/2013. 

SCIA: la fine lavori di opere asseverate con SCIA si comunica allegando  il modulo regionale “Modulo 3: segnalazione CEA”, corredato della documentazione prevista dall’art. 23 comma 6 della L.R. n.15/2013. 
l termine di ultimazione dei lavori non può superare i tre anni dalla data di efficacia della scia, ma può essere prorogato anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo di tre anni per ciascuna proroga.

Permesso di costruire: la fine lavori di opere autorizzate con Permesso di costruire si comunica allegando il modulo regionale “Modulo 3: segnalazione CEA”, corredato della documentazione prevista dall’art. 23 comma 6 della L.R. n.15/2013.
Il termine di ultimazione dei lavori non può superare i tre anni dalla data di rilascio, ma può essere prorogato anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo di tre anni per ciascuna proroga.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

In formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUE del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio SUE ai numeri 0533318640 o 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Le opere stagionali e le opere temporanee sono normate dall’art. 7 lett. g) della L.R. n. 15/2013:
g) “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”.
L'esecuzione delle opere è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di avvio lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

In formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

La comunicazione deve essere corredata dell'obbligatoria documentazione predisposta dalla Regione Emilia Romagna.

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è lo Sportello Unico del Territorio (Ufficio Sue per l'edilizia residenziale oppure l'Ufficio SUAP per attività economiche), quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio SUAP al numeri 0533-318608 o 0533-318620
  • Il Servizio SUE  ai numeri 0533318640 o 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimissione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Interventi non assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica

A seguito dell’entrata in vigore del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.

Procedura 

La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni.

L’Ente delegato valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale. Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

Diversi casi

  • Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
  • Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
  • Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento. La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo all’Ente delegato.
  • Se il parere della Soprintendenza è favorevole, l’Ente delegato comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
  • Se il parere della Soprintendenza è negativo, l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.
  • Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).

 

A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la l’Ente delegato emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori. Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.

QUANTO COSTA

La richiesta di compatibilità paesaggistica prevede il pagamento del bollo virtuale, diritti segreteria e sanzioni. 

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio Urbanistica e paesaggio e se l'istanza venisse presentata da attività commerciale risulta competente anche il Servizio SUAP del Settore IV-V, gli uffici comunali provvederanno a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio Urbanistica e Paesaggio al numero 0533318622
  • Il Servizio SUAP ai numeri 0533318608 oppure 0533318620

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

L’Autorizzazione Paesaggistica è richiesta ai fini della realizzazione degli interventi da realizzare in zone interessate da tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. E’ rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.42/2004  e sulla base delle modalità di cui al D.P.R. 13-02-2017 n. 31, in vigore dal 06-04-2017, in cui sono definiti gli interventi che, pur compresi in aree soggette a vincolo paesaggistico, sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, nonché quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata 

Se l’istanza di autorizzazione paesaggistica è necessaria ai fini della presentazione di istanza di Procedimento Unico o di SCIA/CILA condizionata, costituendo quindi endoprocedimento delle stesse, dovrà essere presentata contestualmente alle stesse.
E’ ammessa la presentazione di istanza paesaggistica disgiunta da pratiche edilizie esclusivamente se non comporta la successiva richiesta o presentazione di titolo edilizio in quanto le opere da realizzare rientrano fra quelle elencate ai sensi dell’art. 7 della L.R. 15/2013 qualificate come “attività edilizia libera”
.

Il SUAP:

  • fornisce informazioni sia ai tecnici che ai cittadini, circa l’iter delle pratiche paesaggistica e la tempistica
  • riceve la pratica e provvede alla trasmissione dell’istanza al SUE competente per territorio, il quale attiva la procedura con la Soprintendenza, ai fini dell’emissione dell’autorizzazione paesaggistica
  • consegna l’atto autorizzativo emesso dal competente servizio/ente contestualmente all’Autorizzazione Unica o alla comunicazione di efficacia della SCIA condizionata, nei casi sopra citati.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

In formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

QUANTO COSTA

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve essere corredata della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli virtuali.

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è lo Sportello Unico del Territorio - Ufficio Urbanistica e Paesaggio, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Urbanistica e Paesaggio al numero 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

 

Per gli interventi sottoposti a SCIA e a PdC è prescritta la presentazione della SCCEA Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità.  

La Segnalazione Certificata di CEA può essere depositata facoltativamente per gli interventi sottoposti a CILA e nei casi di titoli in sanatoria. Può anche essere depositata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, ecc.

Infine può essere presentata anche la SCCEA Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità Parziale nei seguenti casi:

  • per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
  • per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

La SCCEA Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità deve essere inviata tramite la piattaforma Accesso Unitario dall'interessato:

  • entro il termine di validità del titolo;
  • entro 15 gg dalla data di effettiva conclusione delle opere, anticipata rispetto alla citata scadenza triennale. 

La tardiva presentazione della SCCEA Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26della L.R. 15/2013

L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione (fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite in sede di controllo).

COME PRESENTARE L’ISTANZA

In formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP e Servizio SUE del Settore IV-V, questi provvederanno a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare :

  • Il Servizio SUAP al numeri 0533-318608 o 0533-318620
  • Il Servizio SUE o il Servizio Urbanistica e Paesaggio ai numeri 0533318640 o 0533318622

Le chiamate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Chi ha titolo per presentare domanda di Permesso di Costruire deve inoltrare, tramite il professionista che ha redatto il progetto, la richiesta in modalità telematica tramite il portale Accesso Unitario.

Il SUAP/SUE che, se non rileva motivi ostativi, attribuisce un numero progressivo all’istanza, inoltra la richiesta di pareri e nulla osta ai Servizi Interni e agli Enti Esterni.

Entro i termini previsti può essere richiesta eventuale documentazione integrativa, non a disposizione dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita dalla stessa autonomamente, che il SUAP/SUE provvederà a inoltrare per via telematica.

La richiesta di integrazione produce l'effetto dell'interruzione dei termini, che ricominciano a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

Quando l'istanza è completa, si procede alla verifica del progetto redigendo l’istruttoria tecnica al fine di controllarne la conformità alle NTA del PRG e al REC.

A questo punto possono verificarsi i seguenti 2 casi:

1) il progetto è conforme alla normativa vigente e i pareri per i quali era stata fatta richiesta sono favorevoli: si procede al rilascio del Permesso di costruire con redazione e invio della lettera per il ritiro comprensiva del quadro economico in via telematica.

2) al termine dell’istruttoria tecnica viene rilevato che il progetto necessita di piccole modifiche progettuali, anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e il Paesaggio oppure il progetto non rispetta gli indici e i parametri edilizi e/o sono presenti mancate conformità alle normative vigenti: vengono comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al SUAP, che procede a comunicarli ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 al richiedente e al progettista, prevedendo nei 10 giorni di legge la possibilità di produrre documenti o memorie al fine di superarli o nel termine di 30 giorni dalla comunicazione la possibilità di richiedere la convocazione di una conferenza dei Servizi.

Tale comunicazione fa ripartire i tempi per la conclusione del procedimento. Se non viene prodotta alcuna memoria o documento si procede con il diniego.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Il permesso di costruire deve essere presentato esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

Qualora la pratica venisse trasmessa tramite un canale differente rispetto a quello sopra indicato verrà rigettata d’ufficio.

QUANTO COSTA

Il permesso di costruire prevede il pagamento di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione (gli importi sono calcolati sulla base di tabelle parametriche regionali e disposizioni comunali). Sono previsti casi di riduzione ed esonero dal contributo in base alle disposizioni di legge ed allo specifico Regolamento comunale. Il rilascio è sempre subordinato al pagamento dei diritti di segreteria che possono variare. E' previsto inoltre il pagamento del bollo virtuale. 

UFFICIO COMPETENTE

I Servizi Comunali competenti sono il Servizio SUE e il Servizio SUAP, questi provvederanno a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620
  • Il Servizio SUE ai numeri di telefono 0533318622 oppure 0533318640

Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

L’Autorizzazione unica ambientale (in sigla A.U.A.) è stata introdotta con il D.P.R.59/2013 entrato in vigore in data 13 giugno 2013. 
L’A.U.A. è un titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art.1 del D.P.R.59/2013, con durata di validità quindicennale. In particolare sono soggetti ad AUA:

  • tutti gli impianti/stabilimenti connessi alle PMI (Piccole medie e micro imprese),
  • tutti gli altri impianti non soggetti ad altre forme di autorizzazione unica compresi gli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.  

Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi di AUA gli impianti:

  • autorizzati AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale),
  • autorizzati con provvedimento di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) quando tale provvedimento sostituisce espressamente i titoli abilitativi settoriali,
  • autorizzati ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta (Autorizzazione Unica in materia di rifiuti)di bonifica 
  • siti inquinati in quanto autorizzati dal Decreto di bonifica di competenza del Comune ai sensi dell’art.242 e 249 del D.Lgs.152/2006 parte quarta (siti contaminati procedura ordinaria e semplificata). 

Inoltre, salvo diverse future indicazioni ministeriali o regionali, possono considerarsi escluse dall’obbligo di dotarsi di AUA le attività estemporanee di limitata durata dalle quali, ad esempio, hanno origine:

  • scarichi di acque pompate nel corso di  lavori di ingegneria civile, quando attività gestite con titoli abilitativi urbanistico-edilizi;
  • scarichi di acque intercettate o meteoriche di dilavamento di aree di cava di materiali naturali in quanto gestiti con piano coltivazione attività estrattiva;
  • scarichi ed impatto acustico da attività straordinarie e temporanee di spettacolo (concerti, spettacoli pirotecnici, ecc..)

Dall'1 marzo 2021 gli oneri d’Istruttoria dovuti ad Arpae per l'avvio del procedimento di Aua, verranno richiesti direttamente dall'Agenzia. Arpae, successivamente alla presentazione della domanda, emetterà specifico bollettino di PagoPA che trasmetterà al richiedente che dovrà provvedere al pagamento entro il termine indicato. Dal 1° marzo, quindi, non saranno più ricevibili pagamenti anticipati e pagamenti a titolo spontaneo dei richiedenti tramite bonifico bancario.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Tutte le istanze (Rilascio AUA, Modifica sostanziale AUA, Rinnovo, Variazione della titolarità dell'Autorizzazione o Cessazione dell'autorizzazione) devono essere presentate esclusivamente tramite il portale regionale Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

Qualora l'istanza venisse presentata tramite un canale alternativo rispetto a quello sopra indicato, l'istanza verrà rigettata d'ufficio. 

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio SUAP del Settore IV-V, quest’ultimo provvederà a trasmettere la documentazione agli Enti e ai Servizi Comunali Interni per i rispettivi controlli di competenza.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620 nelle giornate dal l

Si definiscono Fuochi di artificio tutti quegli articoli pirotecnici destinati a fini di svago.

L’articolo pirotecnico è qualsiasi articolo che contenga sostanze esplosive o una miscela di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. I fuochi d’artificio possono essere classificati in varie categorie in base al loro tipo di utilizzo, alla finalità e al livello di rischio potenziale. I fuochi di artificio sono effettuati dal “fochino” o dal “pirotecnico”.

Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco. Per svolgere l’attività di fochino sono richiesti specifici requisiti di idoneità e un’apposita licenza.La licenza viene emessa dall’Amministrazione comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza, con durata triennale. Deve essere rinnovata, presentando domanda prima della scadenza. Il suo rilascio si ha con parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e del Prefetto, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all’esercizio del mestiere.

Il pirotecnico è colui che fabbrica fuochi artificiali o effettua lo sparo di armi da fuoco oppure esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o sue adiacenze oppure lungo una via pubblica o in direzione di essa. La licenza di pirotecnico viene rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, ma può essere revocabile.

Si definiscono luminarie gli impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

L’impianto provvisorio di illuminazione (accensione di luminarie) è soggetto a licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, corredata dalla certificazione di conformità impianti.

REQUISITI SOGGETTIVI

Per poter esercitare l’attività di fochino e per poter richiedere la licenza è necessario che il soggetto possieda alcuni prerequisiti di tipo morale e professionale. I requisiti di professionalità sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità che riguarda:

1. Capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività;

2. Cognizioni proprie del mestiere;

3. Conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego di esplosivi nei lavori di mina;

In alternativa, è necessario il possesso della qualifica di:

● Pirotecnico: imprenditore che allestisce ed esegue lo spettacolo pirotecnico e deve possedere sia la licenza sia il certificato di idoneità;

● Dipendente del pirotecnico: soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica. Deve sempre essere presente quando il pirotecnico manca;

● Titolare di capacità tecnica: soggetto che possiede il certificato di idoneità: non fabbrica o deposita professionalmente i fuochi d’artificio, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico.

Per poter installare luminarie occorre essere in possesso della capacità tecnica al fine di rilasciare il certificato di conformità degli impianti.

REQUISITI OGGETTIVI

• I siti destinati alle attività di fuochi d'artificio devono essere conformi alle disposizioni legislative vigenti;

• Si devono rispettare gli standard relativi alle emissioni sonore;

• Si possono autorizzare fuochi d’artificio e spettacoli pirotecnici sul territorio forestale regionale, previa autorizzazione comunale;

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Per tutte le istanze relative all'attività di Fuochi d'artificio e Luminarie,

si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio Commercio del Settore I. 

L'istanza verrà trasmessa all'Ufficio SUAP che provvederà a smistarla al Servizio competente di cui sopra per i controlli successivi. 

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio Commercio ai numeri 0533318634 o 0533318633
  • Il Servizio SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620

Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Per “spettacoli viaggianti” si intendono quelle attività imprenditoriali che gestiscono, all'aperto o al chiuso, gli spettacoli, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili.Tali attività sono elencate in un apposito elenco redatto ed aggiornato con appositi decreti interministeriali

Tra le attività di spettacolo viaggiante, oltre alle "giostre", sono ricompresi anche i circhi, i teatri di burattini, le esibizioni di auto e moto acrobatiche, gli spettacoli di strada (busker) e i parchi di divertimento permanenti.

Le attività di spettacolo viaggiante devono possedere le caratteristiche tecniche e costruttive, ed essere gestite, in modo da garantire la sicurezza del pubblico che le utilizza: per tale motivo devono essere dotate di un contrassegno, chiamato codice identificativo che attesta il rispetto a quanto stabilito nel D.M. 18 maggio 2007 - norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. 

Per le attività con una capienza superiore a 200 persone, occorre ottenere la licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. previo parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. Per strutture con capienza fino a 200 persone, il parere della Commissione è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'apposito albo professionale (ingegneri, architetti, periti industriali o geometri), che attesti la rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite dal Decreto del Ministro dell'Interno del 19/08/1996.

In caso di utilizzo di animali, l’autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività, è subordinata al parere favorevole del Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. che verifica preventivamente tutta la documentazione relativa agli animali posseduti dal circo.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Per ottenere le autorizzazioni ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.Ssopra descritte, l'istanza deve essere presentata esclusivamente in formato telematico attraverso il Portale Regionale Telematico Accesso Unitario raggiungibile tramite il seguente link: https://au.lepida.it/

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio Commercio del Settore I.

Il Servizio SUAP riceve l'istanza  che verrà smistata al servizio competente di cui sopra per i controlli successivi.

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio Commercio ai numeri 0533318634 o 0533318633
  • Il Servizio SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620

Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia di incolumità pubblica, ordine e moralità. Sono intrattenimenti quei tipi di attività con la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park. Sono spettacoli quei tipi di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:

• in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di intrattenimento e svago, ad esempio, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;

• in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina temporaneamente destinata ad un grande concerto).

Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

UFFICIO COMPETENTE

Il Servizio Comunale competente è il Servizio Commercio del Settore I.

L'istanza viene ricevuta e registrata dall'ufficio SUAP e smistata al servizio competente di cui sopra. 

NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

  • Il Servizio Commercio ai numeri 0533318634 o 0533318633
  • Il Servizio SUAP al numero di telefono 0533-318608 o al numero di telefono 0533-318620

Le telefonate sono attive nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

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